(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 1
                         del 9 gennaio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMUGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983,
n.  11,  la   Giunta   regionale   e'   autorizzata   ad   esercitare
provvisoriamente,  fino a quando sia approvato con legge e, comunque,
non oltre il 28 febbraio 1993, il bilancio della Regione  per  l'anno
finanziario 1993 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della
spesa,  le  eventuali  note  di variazione e con le disposizioni e le
modalita' previste nel  relativo  disegno  di  legge,  presentati  al
Consiglio regionale.
   2.  Negli  impegni  di spesa la Giunta regionale non puo' superare
due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli
stati di previsione della spesa.
   3.  Il  limite  di  cui  al precedente comma non si applica ove si
tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge  e
non  suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi;
tale deroga e' da intendersi riferita a tutti i casi in cui le  norme
vigenti  dispongono  in  ordine  all'entita'  ed  alla scadenza delle
erogazioni.
   4. Sul capitolo 01034 relativo a 'Spese per i referendum popolari'
e' autorizzata l'assunzione  di  impegni  sino  all'importo  di  lire
7.000.000.000.
   5.   Sul   capitolo   03149   relativo  a  'interessi  passivi  da
corrispondere agli istituti tesorieri per scoperti di conto corrente'
e' autorizzata l'assunzione  di  impegni  sino  all'importo  di  lire
6.000.000.000.
   6.  Sono  esclusi  dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che
costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel  disegno  di
legge  'Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale della
Regione (legge finanziaria 1993)', ugualmente presentato al Consiglio
regionale, fino all'entrata in vigore della legge stessa.
   7. In corrispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e  con
le   stesse   modalita'  e  limitazioni,  e'  autorizzato,  altresi',
l'esercizio  provvisorio  del  bilancio  dell'Azienda  delle  foreste
demaniali della Regione.